Guardie volontarie – norme comportamentali

Guardie volontarie e  norme comportamentali 

Una bella rubrica di Federcaccia Brescia che serve a capire quali sono “diritti e doveri” delle guardie volontarie e di chi pratica l’attività venatoria.

Spesso ci la lascia intimorire da questa figura ma facciamo bene attenzione a non lasciarci prevaricare da intimazioni che magari non gli spettano . Le guardie volontarie pur essendo ufficiali pubblici non hanno poteri di polizia giudiziaria.

Guardie volontarie e norme comportamentali

Posto che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, al norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni e previo superamento di apposito esame, bisogna capire quali sono i compiti e anche i connessi doveri attribuitigli dalla legge.
Per ciò che attiene alle facoltà riconosciute dalla legge, si sono espressi in maniera chiara la S.S. Corte di Cassazione con la sentenza 1507 del 2007 eil Consiglio di Stato con decisione n°298/07.
Alla luce delle predette sentenze possiamo approntare uno schema che individui gli ambiti di operatività degli agenti volontari nei confronti di soggetti rinvenuti con armi o comunque in atteggiamento di caccia.

 

I POTERI DELLE GUARDIE VOLONTARIE
Richiedere le generalità
Il cacciatore sottoposto a controllo è tenuto a fornire le proprie generalità. Sul punto bisogna sottolineare come le guardie volontarie non possano procedere all’ accompagnamento coattivo in caserma in caso di rifiuto di declinare le generalità (solo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono farlo, trattenendo per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore alle 12 ore, presso la caserma o la Questura o un altro ufficio la persona da identificare – art.349, comma 4c.p.p.). Può accadere che le guardie volontarie invitino il cacciatore ad attendere sul posto l’arrivo dei Carabinieri o di altri rappresentanti delle forze dell’ordine. In nessun caso questo invito può tradursi in una sorta di fermo di polizia.

Il sequestro o il ritiro della licenza, come pure del tesserino venatorio, è atto illegittimo ed il cacciatore vi si deve opporre in maniera pacifica chiedendo che risulti a verbale il proprio dissenso.

SONO OBBLIGATO A FAR VEDERE I DOCUMENTI AD UNA GUARDIA VOLONTARIA?
Sì, il cacciatore è obbligato a far vedere i propri documenti (licenza di caccia con i versamenti regionale e governativo che ne comprovano il rinnovo, versamento di adesione all’Atc o Ca di caccia, contrassegno della polizza di assicurazione, tesserino venatorio regionale) su richiesta di una guardia volontaria in quanto la stessa riveste la qualifica di pubblico ufficiale ex art 357 c.p. nel caso in cui il cacciatore non vi provveda incorreranno il reato contravvenzionale di cui all’ art.651 c.p. che punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206€ chiunque se richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

QUANDO UNA GUARDIA VOLONTARIA MI CHIEDE I DOCUMENTI POSSO PREVENTIVAMENTE CHIEDERLI IO A LUI?
La guardia volontaria è tenuta a qualificarsi e a  richiesta a mostrare il tesserino di riconoscimento emesso dall’amministrazione che ha attribuito la qualifica, ove saranno indicati, tra le altre cose, anche gli estremi circa la validità del decreto di autorizzazione.

Queste sono alcune delle indicazioni che Federaccia Brescia, anche attraverso un vero e proprio Vademecum  ha pubblicato sul proprio sito web. Un servizio utile ed importante per a tutta la categoria.

Fonte : www.federcacciabrescia.it

 

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1 Commento

  • Ferdinando Ratti

    La circolare del ministero degli interni del 25.06.2017 protocollo 557/PSA/U:009889/10089.DGG(21)inviata a tutte le Prefetture e Questure d’Italia,ha chiarito una volta per tutte. i poteri e compiti delle guardie zoofile e ecozoofile!
    Queste se SPROVVISTE di decreto sulla vigilanza venatoria, NON possono chiedere ai cacciatori i documenti di caccia,(oppure ai pescatori la licenza di pesca)per il cacciatore,si devono limitare al controllo dell’iscrizione all’anagrafe canina.
    L’unica associazione che la legge 157/92 riconosce poteri sulla vigilanza sulla caccia è l’ENPA perhè è prevista dall’art 37 comma 3.
    Le altre guardie volontarie GEV,Ecologiche,ecc di enti o altre associazioni tale compito lo possono espletare,solo se riconosciuto da un’apposita legge regionale o statale(art 27 comma 2 legge 157/92)

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