Tipologie di caccia

Forme di Caccia consentite dalla Legge 157

Secondo la legge 157, le tipologie di caccia possono essere esercitate per specializzazione o altrimenti detta “esclusiva”:
1 – Vagante in zona Alpi
2 – Da appostamento fisso
3 – In tutte le forme praticate consentite dalla legge

Il cacciatore sceglie la tipologia di caccia che sente propria in assoluta libertà.

La prima forma – vagante in zona Alpi – consente al cacciatore l’esercizio venatorio in tale territorio,
vagante con o senza l’ausilio del cane.

La seconda forma permette al cacciatore di esercitare la caccia alla piccola migratoria e agli acquatici da appostamento fisso
di cui è titolare con richiami vivi.

La terza forma, la cui dizione è di “tutte le altre forme”, consente al cacciatore di scegliere un’opzione
che permette di praticare l’attività venatoria vagante con o senza l’ausilio del cane,
da appostamento temporaneo e da appostamento fisso a colombaccio con o senza richiami vivi
e da appostamento agli acquatici senza richiami vivi.
Dalla scelta della forma di caccia specifica, sono esentati i cacciatori che praticano l’attività venatoria con il falco o con l’arco,
poiché tale esercizio si ritiene di basso impatto sulle popolazioni selvatiche.

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