La Corte di Giustizia vieta le catture con il vischio
La Corte di Giustizia europea vieta definitivamente le catture con il vischio in Francia – una sentenza che potrebbe avere riflessi negativi anche sulla Direttiva Uccelli e quindi su catture e prelievo in deroga
La Corte di Giustizia europea, a fronte del ricorso presentato dalle LPO (la LIPU francese) sostenuta da Birdlife international, ha messo in evidenza che «Sebbene i metodi tradizionali di caccia possano costituire un «impiego misurato» autorizzato dalla direttiva «Uccelli», tuttavia, il mantenimento di attività tradizionali non può costituire una deroga autonoma al regime di tutela previsto da tale direttiva.
La Corte ha di fatto rigettato la richiesta dell’ avvocato della UE che nella sua esposizione conclusiva, prima della sentenza, aveva detto che : “La caccia con l’impiego di vischio potrebbe essere riconosciuta come impiego misurato delle specie di uccelli di cui trattasi, se le competenti autorità francesi giungessero alla ragionevole conclusione che la salvaguardia di tale metodo tradizionale di caccia a fini ricreativi, diffuso a livello regionale, abbia un peso culturale rilevante”
Già un anno fa Macron aveva posto dei veti.
Perchè potrebbe avere riflessi negativi sulle cacce tradizionali ?
Perchè nella sentenza della Corte si evince che, nell’attuazione delle disposizioni derogatorie, gli Stati Membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata facendo riferimento a quanto prescritto dall ‘ articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Direttiva «Uccelli» deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo”.
La Corte di Giustizia rimarca che «Gli Stati membri possono derogare al divieto di determinati metodi di caccia a condizione, in particolare, che tali metodi consentano la cattura di determinati uccelli in modo selettivo». Si precisa infine «Per valutare la selettività di un metodo, occorre tener conto non soltanto delle modalità di tale metodo e dell’entità delle catture che esso comporta per gli uccelli, ma anche delle sue eventuali conseguenze sulle specie catturate in termini di danni arrecati agli uccelli catturati».
Ora si tratta di capire come potrà essere interpretata questa sentenza e se farà “giurisprudenza” , mettendo la parola fine all’uccellagione, che in Italia non è stata più concessa dal 2012 insieme al prelievo in deroga. Una pratica radicata nel nord Italia con capanni sparsi in Lombardia, Veneto e Liguria che si approvvigionavano attraverso la cattura dei richiami vivi. Se così fosse, per i cacciatori da appostamento fisso, non resterebbero che gli allevatori di professione a costi salati.
C&D
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at 09:47
Una volta anni 50/60 c’era anche la licenza per l’AUCUPIO;in Italia quandi decenni sono oramai che questa pratica è vietata???