ISPRA boccia il calendario lombardo 24/25

ISPRA boccia il calendario lombardo 24/25

 

Pur avendo superato l’esame del Comitato Tecnico faunistico nazionale il Calendario della Lombardia per la stagione 2024/25 è stato bocciato da ISPRA 

Da leggere l’intero parere Ispra:

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Di fatto la stagione venatoria dovrà iniziare il 2 ottobre per terminare il 30 dicembre, fatto eccezione per poche specie – Allodola scende da 10 al gg e 50 stagionali a 5 al gg e 25 in tutta la stagione – Divieto assoluto di caccia sui 42 valichi montani . 

 

Nella premessa iniziale del “Parere” Ispra scrive  : Nell’ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalla Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso di specie della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell’espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Facendo poi riferimento alla Direttiva Uccelli, alla Direttiva Habitat, regolamento UE e sentenze varie la risposta di ISPRA, o meglio il parere, entra nel merito e spiega che : Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Lombardia che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico.

ISPRA boccia il calendario lombardo 24/25

Veniamo alle specie cacciabili:

Fagiano : l’inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024;

Allodola : al momento le uniche informazioni in merito agli interventi di miglioramento ambientale avviati dalla Regione Lombardia per dare piena attuazione al “Piano di gestione nazionale dell’allodola” sono pervenute a questo Istituto nel 2019 e riguardavano azioni finanziate dal PSR a favore genericamente della biodiversità che potevano portare beneficio anche all’allodola. Pertanto, in attesa di ricevere informazioni più aggiornate su interventi di miglioramento ambientale avviati dalla Regione a favore della specie, si ritiene che i carnieri giornalieri e stagionali vadano ridotti rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore, invece di 10 e 50 come previsto nella bozza di calendario venatorio regionale

Alzavola , beccaccino , canapiglia , fischione , folaga , frullino , gallinella d’acqua , germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella , porciglione : si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L’inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale al 9 gennaio 2025.

Beccaccia: dal momento che nella rendicontazione dei carnieri effettuati nel corso della stagione venatoria 2022/2023 risultano abbattute diverse beccacce negli appostamenti fissi, nel calendario venatorio occorre ribadire che il prelievo di questa specie può essere effettuato solamente in caccia vagante e non da appostamento. L’inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024, come per la generalità delle specie cacciate in forma vagante e con l’ausilio del cane. Al tempo stesso, la stagione
venatoria dovrebbe concludersi non oltre il 9 gennaio poiché l’inizio della migrazione prenuziale della beccaccia riportato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, per la prossima stagione si consiglia la chiusura della caccia al 30 dicembre 2024 .

Cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello – per una corretta gestione di questi turdidi si dovrebbe modificare il periodo di caccia previsto da codesta Amministrazione regionale. L’inizio del prelievo per tutte le specie non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024. Un’eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe
comunque essere permessa solo nella forma da appostamento. Chiusura al 31 dicembre per tordo bottaccio e merlo mentre la chiusura per sassello e cesena non potrà essere oltre il 9 gennaio 2025.

Colombaccio : nei mesi di settembre e gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell’appostamento.

Combattente : considerato lo stato di conservazione delle popolazioni che transitano in Lombardia, non vi sono le condizioni minime essenziali per garantire un prelievo venatorio sostenibile

Pavoncella : è specie “Vulnerable” secondo la lista Rossa Europea, con trend di popolazione in decremento, per la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha richiesto la sospensione della caccia

Cornacchia grigia , cornacchia nera, gazza e ghiandaia: per i mesi di settembre e gennaio la caccia ai corvidi dovrebbe essere permessa solo nella forma da appostamento.

Quaglia : la stagione venatoria dovrebbe aprirsi il 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 31 ottobre 2024

Tortora selvatica : questo Istituto ritiene adeguato un prelievo massimo complessivo di 473 capi, considerando per ogni cacciatore un carniere massimo giornaliero di 5 capi e per stagione di 15 capi, come indicato da codesta Amministrazione. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intenda applicare per consentire l’interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Infine, il prelievo dovrebbe avvenire solo da appostamento nel mese di settembre e non dovrebbe essere consentito successivamente al 31 ottobre 2024

 

Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratrice: sulla base dell’entità dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all’avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova).
Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l’entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l’incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio

Valichi montani: sulla base della sentenza non definitiva n. 482 del 20.02.2024 emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia, codesta Amministrazione è tenuta a vietare l’attività venatoria in corrispondenza dei 42 valichi montani individuati nello “Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia” redatto dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’ERSAF, nelle more che ISPRA realizzi un’istruttoria volta a stabilire quali valichi debbano essere protetti. In relazione a ciò, si ritiene opportuno che nell’ambito delle disposizioni integrative previste per gli ambiti provinciali vengano elencati i valichi attualmente identificati, con la specificazione che tali elenchi potranno subire modifiche al completamento del lavoro istruttorio compiuto dallo scrivente Istituto.

Limitazioni nell’utilizzo di munizionamento a base di piombo: anche tenuto conto della procedura d’infrazione comunitaria INFR(2023)2187, si ritiene opportuno che nel testo del calendario venatorio e/o nelle disposizioni integrative valide per i diversi ambiti provinciali venga richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, introdotto dal regolamento UE 2021/57 della Commissione.

 

C&D

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