Liguria autorizzata la deroga al fringuello e allo storno

Liguria autorizzata la deroga al fringuello e allo storno

….ma solo da appostamento fisso o temporaneo e senza richiami (vivi o acustici) e altri obblighi

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Liguria

La regione Liguria ha autorizzato, in via eccezionale e in deroga, la caccia al fringuello e allo storno, dopo 14 anni di sospensione, grazie a una recente delibera approvata lo scorso 10 luglio. Questa decisione segue una sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto a ISPRA di fornire i dati sulle “piccole quantità” di specie protette, aprendo così la strada al prelievo in deroga.

 

 

Quantità Prelevabili:

  • Fringuelli: 25.984
  • Storni: 11.058

Periodo di Caccia:
Dal 1° ottobre al 16 novembre 2025, esclusivamente nei territori a caccia programmata (ATC e CA), esclusi i zone di protezione speciale (ZPS).

Modalità di Caccia:

  • Solo da appostamento fisso o temporaneo.
  • Fucili di calibro non superiore al 20 (si precisa che non è chiaro se si riferisca a potenza o numerazione).
  • Vietato l’uso di richiami vivi, acustici o di altro tipo delle specie oggetto di prelievo.

Requisiti per i Cacciatori:

  • Residenti negli ATC e CA della Liguria.
  • Devono presentare richiesta alla Regione, anche tramite associazioni o ATC.
  • Ammessi fino a 2.210 cacciatori per lo storno e 2.598 per il fringuello, in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Limitazioni di Attività:

  • Massimo 2 giorni di caccia a settimana, a scelta tra i giorni disponibili (escluse martedì e venerdì).
  • Fino a 14 giornate stagionali.
  • Capi prelevabili: fino a 5 al giorno e massimo 10 stagionali per il fringuello; fino a 5 al giorno e massimo 5 stagionali per lo storno.

Registrazione e Obblighi:

  • Le giornate di caccia e i capi prelevati devono essere annotati su una scheda fornita dalla Regione, allegata al tesserino venatorio.

Obblighi Ambientali:
Ogni cacciatore dovrà sostenere a proprie spese almeno un intervento di miglioramento ambientale attorno all’appostamento, come sfalcio e decespugliamento entro 100 metri per gli appostamenti fissi o 20 metri per quelli temporanei.
Inoltre, per gli appostamenti fissi, è obbligatorio realizzare almeno un punto di abbeverata per la fauna.

Questa misura rappresenta un tentativo di regolamentare e limitare l’attività venatoria su specie di piccola dimensione, con modalità stringenti per garantire il rispetto delle normative e la tutela ambientale.

C&D

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