Autonomia regionale e calendari venatori
Autonomia regionale e calendari venatori : la svolta impressa dal Consiglio di Stato
Il dibattito sull’autonomia delle Regioni nella redazione dei calendari venatori e sul reale valore scientifico-giuridico dei pareri rilasciati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) giunge a una svolta determinante.
La pronuncia n. 6600/2026 emanata dal Consiglio di Stato segna un punto d’inizio nuovo per la materia. Accogliendo l’impugnazione avanzata da Federcaccia e ribaltando l’orientamento espresso in prima istanza dal TAR, Palazzo Spada ha riaffermato una regola fondamentale della giustizia amministrativa applicata all’attività venatoria: i pareri dell’ISPRA non hanno natura vincolante e le scelte delle giunte regionali, purché sostenute da una congrua ed esplicita motivazione, mantengono la propria prevalenza decisionale.
Analizziamo la genesi della vertenza, le argomentazioni fondanti formulate dai giudici d’appello e le ricadute pratiche sull’organizzazione delle prossime campagne venatorie.
La vicenda originaria: lo stop ai prelievi nelle Marche per tordi e beccaccia
La disputa legale trae origine dalle disposizioni approvate dalla Regione Marche per la stagione di caccia 2025/2026. In quella sede, l’amministrazione regionale aveva fissato al 31 gennaio il termine ultimo per il prelievo di alcune specie di avifauna migratoria, tra cui la beccaccia e i turdidi (tordo bottaccio e sassello).
Diversi enti ed associazioni del mondo ambientalista e animalista avevano adito il TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento. Il tribunale di primo grado aveva inizialmente accolto le doglianze dei ricorrenti, contestando alla Regione di non essersi adeguata alle indicazioni dell’ISPRA, favorevoli a un anticipo della chiusura a tutela delle specie.
La sospensione e la successiva impugnazione di tale verdetto hanno portato la controversia all’attenzione del Consiglio di Stato.
I capisaldi giuridici della sentenza n. 6600/2026
I giudici di Palazzo Spada hanno tracciato linee guida trasparenti e vincolanti per la gestione dell’attività venatoria, fondate su tre pilastri:
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Parità di rilievo consultivo tra ISPRA e Comitato Faunistico
Nel quadro normativo delineato dal legislatore, il parere fornito dall’ISPRA non possiede una gerarchia superiore rispetto a quello espresso dal Comitato Faunistico-Venatorio Nazionale: entrambi rivestono una funzione meramente consultiva. La Regione, di conseguenza, non è obbligata a recepire supinamente le indicazioni dell’istituto, a patto che argomenti le proprie scelte difformi mediante un’istruttoria tecnica e scientifica solida.
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Perimetro del sindacato giudiziale e discrezionalità tecnica
Il TAR non può sconfinare nelle valutazioni di merito che spettano all’amministrazione. Il controllo del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica della legittimità dell’atto (presenza di vizi logici, carenze d’istruttoria o travisamento dei fatti). Determinare le date di prelievo e le singole specie rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della Regione. Un’eventuale sostituzione del giudizio del magistrato a quello dell’ente costituisce una lesione del principio di separazione dei poteri. Si ribadisce inoltre che l’onere della prova in merito alla presunta illegittimità dell’atto grava interamente sui soggetti ricorrenti.
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Mantenimento dei margini di flessibilità (Direttiva Uccelli)
Il testo della decisione richiama la Guida all’applicazione della Direttiva Uccelli elaborata a livello europeo, confermando che la disciplina comunitaria accorda ai singoli Stati e agli enti territoriali un ragionevole margine di elasticità nel contestualizzare i dati scientifici relativi ai periodi di migrazione pre-nuziale e di nidificazione.
Le implicazioni per il futuro e la portata giurisprudenziale
Oltre a confermare definitivamente la correttezza della data del 31 gennaio per il territorio marchigiano nel periodo considerato, la sentenza 6600/2026 assume un rilievo di carattere generale per il settore:
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Tutela delle competenze regionali: Viene offerto alle amministrazioni locali uno strumento giuridico chiaro per difendere la propria autonomia in materia di programmazione venatoria, purché la delibera sia supportata da una documentazione tecnico-scientifica adeguata e ben argomentata.
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Definizione del “calendario di salvaguardia”: La sentenza precisa l’importanza di individuare con certezza l’ultimo calendario venatorio ritenuto esente da vizi. In ipotesi di sospensione cautelare di un nuovo atto, è infatti il calendario precedente validato a ritornare provvisoriamente in vigore, garantendo continuità alla regolamentazione degli orari e dei limiti di carniere.
Considerazioni conclusive
La pronuncia n. 6600/2026 stabilisce un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardia della fauna e la potestà programmatoria e gestionale delle Regioni. Allorché un’amministrazione esercita la propria discrezionalità sulla base di motivazioni congrue e documentate, il calendario venatorio approvato possiede una solida tenuta di fronte ai tentativi di contestazione giudiziaria.
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