Decreto Sicurezza: il passo indietro sui coltelli

Decreto Sicurezza: il passo indietro sui coltelli – salta la schedatura degli acquirenti

Il testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal Colle cancella l’obbligo di registrazione per le lame sopra i 15 cm. Resta però il pugno duro per il porto fuori casa e il divieto di vendita ai minori.

Decreto Sicurezza 2026 e Coltelli: Cosa cambia davvero per il Cacciatore?

ROMA – Il “Decreto Sicurezza” approda alla sua versione definitiva con una novità significativa che farà tirare un sospiro di sollievo a commercianti e collezionisti. Nel testo bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è scomparsa una delle norme più discusse delle bozze preliminari: l’obbligo di registrazione per chi acquista coltelli con lame superiori ai 15 centimetri.

La vittoria dei commercianti: addio ai registri venticinquennali

L’articolo eliminato prevedeva un onere burocratico imponente per gli esercenti, compresi i negozi di casalinghi e articoli da cucina. Secondo le prime bozze, i venditori avrebbero dovuto:

  • Identificare ogni acquirente tramite documento.

  • Annotare la transazione in un registro dedicato.

  • Conservare i dati per ben 25 anni.

La norma aveva sollevato un coro di proteste da parte delle associazioni di categoria, che denunciavano l’impossibilità di gestire una simile mole di dati per oggetti di uso comune, dai coltelli da macellaio a quelli da escursionismo. Con la firma definitiva, i cittadini che acquistano queste lame continueranno a non essere schedati.

Cosa resta nel decreto: stop alla vendita ai minori

Se la tracciabilità della vendita è saltata, non è venuto meno il rigore sul fronte della prevenzione generazionale. Il testo conferma infatti:

  1. Divieto assoluto di vendita ai minori: Nessun minore potrà acquistare armi da taglio, indipendentemente dalla lunghezza della lama.

  2. Sanzioni per i genitori: Introdotte pesanti sanzioni amministrative per i legali rappresentanti dei minori che violano il divieto.

Il rischio del porto: manette per il “coltellino da lavoro”

Nonostante lo stop alla schedatura in fase d’acquisto, il decreto mantiene un profilo di massima severità per quanto riguarda il porto fuori dall’abitazione.

Resta infatti confermato il rischio di arresto in flagranza per chi viene trovato in possesso di un coltello (anche un semplice strumento da lavoro o un multiuso) al di fuori della propria proprietà senza un giustificato motivo. Una misura che stringe il cerchio sulla discrezionalità delle forze dell’ordine e che punta a contrastare la diffusione di lame nei contesti urbani e della “malamovida”.


In sintesi: Lo Stato rinuncia a sapere “chi compra”, ma promette tolleranza zero su “chi gira” armato per strada.

USO CACCIA

Per i titolari di porto d’armi (uso caccia, sportivo o difesa personale), l’evoluzione del Decreto Sicurezza presenta risvolti specifici che intrecciano le nuove norme sui coltelli con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

1. Acquisto di lame sopra i 15 cm: nessuna “doppia” registrazione

L’eliminazione dell’obbligo di registrazione per l’acquisto di lame superiori ai 15 cm è un sollievo anche per i cacciatori. Se la norma fosse passata, anche chi già possiede un porto d’armi (e quindi è già censito e “schedato” dalle autorità di PS) avrebbe dovuto sottostare a una nuova identificazione presso il negoziante per l’acquisto di un coltello da scuio o da macellazione, con conservazione dei dati per 25 anni.

  • Stato attuale: Il cacciatore o il tiratore può continuare ad acquistare coltelli da cucina, da lavoro o sportivi senza che l’armiere o il ferramenta debba annotare i dati sul registro delle operazioni giornaliere (previsto invece per le armi proprie).

2. Il nodo del “Giustificato Motivo”: Porto d’armi vs Coltello

È l’errore più comune: pensare che la licenza di caccia o il porto d’armi sportivo autorizzino a portare un coltello sempre e ovunque. Non è così.

  • Il coltello è uno “strumento atto ad offendere” (arma impropria): Il suo porto è regolato dall’art. 4 della Legge 110/75. Il porto d’armi (pistola o fucile) non copre automaticamente il porto del coltello fuori dai contesti specifici.

  • A caccia: Il cacciatore può portare coltelli a lama fissa (anche di grandi dimensioni) mentre si reca o si trova sul terreno di caccia. In quel contesto, il “giustificato motivo” è intrinseco all’attività venatoria.

  • Fuori dal contesto: Se un titolare di licenza di caccia viene trovato con un coltello a serramanico in tasca al bar o in auto durante un normale spostamento urbano, rischia l’arresto in flagranza previsto dal nuovo Decreto, esattamente come un cittadino comune. La licenza di caccia non è un “passaporto” per le lame in contesto urbano.

C&D / Giuseppe De Maria

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