CACCIA E OBIEZIONE DI COSCIENZA: LA SVOLTA DEL CONSIGLIO DI STATO
⚖️ CACCIA E OBIEZIONE DI COSCIENZA: LA SVOLTA DEL CONSIGLIO DI STATO
Una sentenza destinata a far discutere: il Consiglio di Stato (n. 895/2026) ha dato ragione a una cittadina di Riolo Terme che chiedeva di escludere i propri terreni dall’attività venatoria per motivi etici.
Cosa è successo? La proprietaria si era vista respingere la richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, che non riconosceva le convinzioni morali come motivo valido. Dopo anni di battaglie legali supportate dalle associazioni animaliste, l’organo di giustizia amministrativa ha ribaltato la situazione.
I punti chiave della sentenza: ✅ Libertà Etica: Le ragioni morali e l’obiezione di coscienza sono motivi validi per sottrarre un fondo alla caccia, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). ✅ Legge Regionale vs Nazionale: La delibera regionale è stata ritenuta illegittima dove limitava la sottrazione solo a pochi casi tassativi. ⚠️ Il limite: Federcaccia sottolinea però un dettaglio: il diritto all’obiezione non è assoluto, ma rimane subordinato alla pianificazione faunistico-venatoria (interesse pubblico).
Ecco una sintesi chiara dei punti cardine della sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato:
Validità dell’obiezione di coscienza: Il Consiglio ha stabilito che le convinzioni etiche e morali del proprietario (contrarietà alla caccia) sono motivazioni valide per richiedere l’esclusione dei propri terreni dall’attività venatoria, in linea con i principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Illegittimità delle restrizioni regionali: È stata dichiarata illegittima la delibera della Regione Emilia-Romagna nella parte in cui limitava la sottrazione dei fondi solo a pochi “casi tassativi” (come colture specializzate o ricerca), escludendo di fatto i motivi etici.
Prevalenza della norma nazionale: La normativa nazionale permette la sottrazione del fondo alla semplice condizione che questa non ostacoli la pianificazione faunistico-venatoria generale. Pertanto, la Regione non può aggiungere paletti che annullino il diritto del proprietario.
L’unico limite: Il diritto all’obiezione di coscienza non è comunque “assoluto”: resta subordinato all’interesse pubblico, ovvero non deve pregiudicare l’attuazione complessiva del piano faunistico regionale.
In breve: il proprietario ha il diritto di dire “no” alla caccia sul suo terreno per motivi morali, a meno che questo non crei un danno concreto alla gestione del territorio.
Una vittoria per gli animalisti o un precedente rischioso per la gestione del territorio?
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