“Caccia in montagna: non c’è divieto UE”: La replica di Lollobrigida alla Camera

“Caccia in montagna: non c’è divieto UE”: La replica di Lollobrigida alla Camera

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha fornito la sua replica in Aula a un’interrogazione parlamentare che sollevava dubbi in merito alle recenti modifiche normative che aprono alla possibilità di attività venatoria nei valichi montani, in precedenza soggetti a divieto generale.

La questione è stata posta da un’interrogazione a risposta immediata presentata dai deputati Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti e Zaratti. I firmatari hanno espresso preoccupazione per la modifica, introdotta tramite il DDL “Montagna”, del comma 3 dell’articolo 21 della legge n. 157 del 1992, che di fatto consente la caccia in aree montane cruciali per le rotte migratorie dell’avifauna.

In particolare, gli interroganti hanno fatto riferimento al caso della Regione Lombardia, che recependo la modifica ha autorizzato la caccia in prossimità di questi valichi. La richiesta al Ministro era chiara: adottare un’iniziativa urgente per vietare l’attività venatoria sui valichi alpini per conformità alle norme europee e in nome della tutela della biodiversità.

La replica del Ministro Lollobrigida: un quadro normativo mutato

Il Ministro Lollobrigida risponde alla Camera

Il Ministro Francesco Lollobrigida ha respinto le perplessità sollevate, sottolineando innanzitutto che “contrariamente a quanto vuole far intendere l’interrogante, nella normativa unionale non è stabilito alcun divieto generale di esercizio dell’attività venatoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.”

Lollobrigida ha chiarito che la Direttiva Uccelli impegna gli Stati Membri alla tutela dell’avifauna migratrice, ma non specifica la nozione di valichi montani, che è invece un’introduzione del legislatore nazionale. Secondo il Ministro, la precedente normativa (art. 21 della L. 157/1992), che prevedeva un divieto generale, era giustificata in un contesto storico di “pressione venatoria altissima di caccia generalista e poco specializzata” rivolta prevalentemente alla piccola avifauna migratoria.

Nuove esigenze: da caccia a strumento di bioregolazione

Il quadro ambientale e le esigenze sono, secondo il Governo, radicalmente cambiate. “Attualmente il quadro ambientale è cambiato, la pressione venatoria è calata, le specie cacciabili sono ridotte,” ha affermato il Ministro. Al contrario, sono “aumentate invece le esigenze di gestione e controllo della fauna,” dove la caccia è assurta anche a strumento di bioregolazione.

Questa evoluzione è considerata fondamentale per fronteggiare l’aumento della popolazione di ungulati, definita una “vera e propria emergenza ambientale con costi altissimi anche per il bilancio dello Stato.”

Il DDL Montagna per maggiore chiarezza e trasparenza

L’iniziativa legislativa che ha portato all’introduzione dell’articolo 15 nella legge sulle zone montane risponde, in quest’ottica, a due criticità principali. Da un lato, “provvede a definire meglio i valichi montani”, limitando la caccia in tali aree per le loro specifiche caratteristiche morfologiche. Dall’altro, introduce un percorso di massima certezza e trasparenza tramite un decreto interministeriale che dovrà procedere alla individuazione cartografica precisa dei valichi.

Questo processo di definizione vedrà la consultazione di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio, e sarà soggetto all’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Nei valichi così individuati, ha concluso il Ministro, saranno comunque istituite zone di protezione speciale, e l’attività venatoria sarà “consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle Regioni, in un’ottica di tutela dell’avifauna migratrice e stanziale.” Lollobrigida ha concluso ribadendo che, grazie alla modifica della normativa nazionale, il profilo costituzionale della norma è ritenuto “oggettivo superamento”.

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