Facciamo chiarezza – 55 giornate e altro

Facciamo chiarezza –  La Regione Lombardia chiarisce la questione del superamento delle 55 giornate, sull’attestazione di pagamento dell’appostamento fisso e sulla segnatura della selvaggina.

Tesserino venatorio

Facciamo chiarezza  – Prendebdo spunto dalle domande poste alla Regione (UTR di Brescia)  dal Vice Presidente provinciale della Libera Caccia di Brescia, Gabriele Chiarini, facciamo chiarezza su 3 argomenti sui quali molti cacciatori hanno ancora dubbi. In questo modo si spazzano via eventuali interpretazioni e pareri vari. Le risposte sono state fornite direttamente dall’UTR di Brescia, quindi dalla Regione Lombardia.

DOMANDE /

  1. Il limite della 55 giornate è stato tolto oppure vige ancora, visto che sui tesserini appena consegnati  viene riportato ancora questo limite. In caso sia confermato il cacciatore dove deve annotare le giornate rimanenti?
  2. L’attestazione di pagamento dell’appostamento fisso deve essere recapitato agli uffici UTR oppure no ?
  3. In considerazione dell’ art. 22 comma 7 della legge regionale sulla segnatura dei capi di selvaggina migratoria,  che dice di effettuare la segnatura dopo l’avvenuto recupero ,  in contrasto con la legge 157 /92 , come devono comportarsi i cacciatori ?

 

Facciamo chiarezza 

RISPOSTE UTR REGIONALE 

  1. Il limite delle 55 giornate è stato tolto lo scorso anno, se il cacciatore ha superato questo limite deve farsi stampare un nuovo tesserino presso i nostri uffici portando il tesserino con le 55 giornate effettuate.
  2. L’attestazione del pagamento dell’appostamento fisso deve essere recapitata agli uffici UTR.
  3.  La segnatura dei capi di migratoria  deve essere effettuata dopo l’abbattimento e l’avvenuto recupero.

 

Facciamo chiarezza – Inoltre aggiungiamo che se sui tesserini consegnati dalla Regione al domicilio dei cacciatori lombardi ci fosse un errore sulla forma di caccia scelta  farà fede il versamento fatto all’ ATC di competenza, che va portato sempre con sé nel momento dell’esercizio venatorio.

 

Caccia & Dintorni 

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2 Commenti

  • Ferdinando Ratti

    Dal mio punto di vista se mi devo attenere a quanto prescrive l’art 12 bis della 157/92,questi cita testualmente che la selvaggina stanziale e migratoria va segnata sul tesserino venatorio di cui all’art 12,subito dopo l’abbattimento,la legge non parla dopo l’avvenuto recupero?
    Mi sbaglierò ma in base all’art 117 della costituzione una regione non può soverchiare una legge dello stato?

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