LAC – La Cassazione fa chiarezza su limiti e poteri

LAC – La Cassazione fa chiarezza su limiti e poteri

In questo comunicato dell’ ANUU Migratoristi relativo a “LAC – La Cassazione fa chiarezza su limiti e poteri”, grazie alla sentenza di condanna della Corte d’ Appello di Firenze, si chiariscono limiti e poteri di una associazione anticaccia che si limitano al controllo degli animali domestici d’ affezione  solo controllo di cani, gatti e pappagallini. Nessun controllo venatorio !

 

LAC : LIMITATI POTERI

LAC …quando i poteri sono solo per cani e gatti

È quello che dice la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2508/19 – sez. VI penale – ud. 04/05/2019) che in una puntuale recentissima decisione fa chiarezza sulla situazione operativa di questa organizzazione nella più rispettosa lettura della legge.

E così si esprime: “L’art. 6, comma 2, legge 189 del 2004, testualmente prevede che ‘La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute’.

Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”.

Ne consegue che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa legge n. 189 del 2004 nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente alla tutela degli “animali da affezione”, cioè degli animali domestici”.

 

LAC ….. in conclusione

Pertanto, al ricorrente, tale R.S, viene confermata la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Firenze per avere in tre occasioni usurpato (art. 347 cod. pen.) una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei riguardi di tre cacciatori “pur non avendo il titolo, essendo egli in possesso di un decreto di guardia giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo degli animali d’affezione, e cioè di cani e gatti e pappagallini”.

 

Luglio 2019 ANUUMigratoristi Stampa

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