Documenti per praticare la caccia
Cosa serve per andare a caccia: i documenti necessari
L’esercizio della caccia è legalmente consentito al cacciatore che possiede regolarmente i seguenti documenti per praticare la caccia:
Licenza in porto di fucile per uso caccia in corso di validità
Tale documento è rilasciato dalla Questura a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria. Tale esame viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza. La licenza ha la durata di 6 anni viene rinnovata non automaticamente, ma su richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato dall’organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Polizza assicurativa
Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia. La legge definisce massimali per danni alle persone e per danni ad animali e cose.
È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto, proponendo pacchetti assicurativi specifici e ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia.
Il tesserino venatorio rilasciato da ogni Regione ha la finalità di monitorare l’esercizio della caccia durante tutto l’arco dell’annata venatoria.
L’esercizio della caccia, durante tutto il primo anno dal conseguimento della licenza, deve essere effettuato in compagnia di altro cacciatore, che la possiede da almeno tre anni, al fine di perfezionare il neofita sulla pratica del maneggio in sicurezza delle armi.
Tesserino venatorio
Di pari passo con il calendario venatorio ogni Regione provvede a emettere il tesserino venatorio che le Provincie distribuiscono, avvalendosi anche dell’operato delle associazioni venatorie.
Il tesserino è assolutamente uninominale ed associato al cacciatore ed alla relativa licenza di porto d’armi.
I tesserini regionali sono variamente strutturati e sugli stessi vanno indicati, pena sanzione amministrativa,:
– il giorno all’inizio dell’attività venatoria;
– il numero di capi incernierati di selvaggina stanziale subito dopo il loro recupero;
– il numero di capi incernierati di selvaggina migratoria al termine della giornata di caccia;
Come per la licenza di porto di fucile per uso caccia anche il tesserino venatorio, pur essendo rilasciato dalla Regione di appartenenza, ha valenza nazionale.
Il cacciatore provvederà, all’inizio della battuta di caccia, a segnalare se la sua attività si svolge nella sua regione o in altra regione.
3 Commenti
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at 17:39
Domanda:
ad un eventuale controllo da parte delle guardie venatorie è obbligo esibire la denuncia del fucile e il certificato di iscrizione all’anagrafe animali per il cane da caccia?
In attesa di risposta ringrazio anticipatamente per il Vs.interessamento. Saluti.
at 05:54
E’ obligatorio portare la Licenza (porto d’armi) e i versamenti – Una copia della denunicia dei fucili sarebbe sempre utile portarla con sè , questo per evitare di dover correre nelle ore successive per dimostrare il possesso dell’arma.
at 11:29
Cosa cambia se uno usa fucile avancarica cal.12? Vantaggi e Svantaggi economici.