Normativa di caccia
La Legge n.157
La normativa di caccia di riferimento a livello nazionale che disciplina l’attività venatoria è la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 è entrata in vigore l’11 marzo del 1992 ed è composta da 37 articoli.
Tale normativa può essere in parte modificata da contributi regionali o provinciali, che vanno a determinare e specificare situazioni locali che richiedono a livello ambientale variazioni specifiche.
Nel caso della regione, si definiscono i cosiddetti Calendari venatori, che stabiliscono nel dettaglio una specifica ulteriore relativa ai tempi di apertura della caccia e delle specie cacciabili, di stagione in stagione.
NAZIONALE
La 157 detta i tempi del periodo di caccia
L’esercizio dell’attività venatoria, oltre che nei modi, è disciplinato per periodi ben precisi che escludono fasi critiche per le popolazioni selvatiche, quali la riproduzione e lo svezzamento della prole.
L’attuale normativa prevede la possibilità di effettuare la caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
Le Regioni sentito il parere degli organi dello Stato possono autorizzare attività di pre-apertura e chiusura anticipata per alcune specie.
Tali azioni vengono intraprese in funzione delle situazioni ambientali del territorio e delle tradizioni locali.
Tutti le azioni di modifica alle disposizioni della 157/92, realizzabili anche di anno in anno, vengono espletate in specifico atto amministrativo regionale che prende il nome di calendario venatorio nel quale vengono definite le quantità dei carnieri e i periodi di caccia.
Elenco specie cacciabili
– dalla terza domenica di settembre al 31 Gennaio: Fischione, Canapiglia, Alzavola, Germano reale, Codone, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Moretta, Fagiano comune, Porciglione, Gallinella d’acqua, Folaga, Pavoncella, Combattente, Frullino, Beccacino, Beccaccia, Colombaccio, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Volpe.
– dal 1 Ottobre al 30 Novembre: Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice, Lepre bianca, Daino, Cervo, Capriolo, Camoscio alpino, Muflone.
– dal 1 Ottobre al 31 Dicembre o dal 1 Novembre al 31 Gennaio: Cinghiale
– dal 15 Ottobre al 30 Novembre, limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica
REGIONALE
Il ruolo delle Regioni
In tale contesto le Regioni definiscono i criteri e gli orientamenti e le Amministrazioni provinciali provvedono alla stesura di piani dettagliati;
Ogni piano faunistico definito dalle Regioni ha la durata di 5 anni e specifica:
– la tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna;
– criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole province;
– linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
– criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
– le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecati alle loro attività economiche, per la tutela ed il ripristino degli habitat e per l’incremento della fauna;
– l’individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale bisognose di particolare tutela;
– le linee guida di intervento per il riequilibrio degli squilibri faunistici;
– i criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;
– i criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (art. 13 comma 3) fino al raggiungemmo della specifica quota percentuale;
– le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
PROVINCIALE
Attività delle province
Nel rispetto dei criteri dettati dai Piani faunistico venatori regionali, le amministrazioni provinciali provvedono a emanare i Piani faunistico venatori provinciali, anch’essi aventi la durata di 5 anni.
In essi le Province definiscono:
– le Oasi di Protezione.
– le Zone di Ripopolamento e Cattura.
– i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
– i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
– le zone per l’addestramento, allenamento e gare dei cani disciplinando la loro attività in termini di superfici e periodi.
– i piani di miglioramento degli habitat.
– le attività di immissione della fauna selvatica.
– i criteri per il risarcimento delle attività agricole danneggiate.
– gli incentivi per proprietari o conduttori di fondi agricoli, che operano per il ripristino e la tutela degli habitat.
– le zone ove è possibile assegnare i permessi per la realizzazione di appostamenti fissi.
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