Decreto Sicurezza 2026 e Coltelli
Decreto Sicurezza 2026 e Coltelli: Cosa cambia davvero per il Cacciatore?
Il Decreto Sicurezza 2026, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame della Commissione Giustizia della Camera, introduce una stretta significativa sulla detenzione e il porto di strumenti da taglio. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia il contrasto alla microcriminalità urbana, le nuove norme lambiscono inevitabilmente il mondo venatorio.
Grazie alle riflessioni raccolte dalla sezione Federcaccia “Eligio Colombo” di Magenta e all’analisi dell’Ufficio Studi Giuridici di FIDC, facciamo chiarezza su rischi, regole e buone pratiche.
1. Il nuovo scenario normativo
Il Decreto non sostituisce la storica Legge 110/1975 o il TULPS, ma ne irrigidisce l’applicazione. Il fulcro resta il “giustificato motivo”, ma le soglie dimensionali diventano più stringenti e le sanzioni molto più pesanti.
Le novità tecniche principali:
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Coltelli pieghevoli con blocco lama: È il punto più critico. Per le lame superiori ai 5 cm dotate di blocco (o apertura facilitata/flipper), il regime di porto diventa severissimo. Portarli in tasca fuori dal contesto venatorio (es. in città) espone a rischi penali elevati.
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Tracciabilità (Lame oltre i 15 cm): Per i coltelli di grandi dimensioni, scatta l’obbligo di registrazione della vendita. Questo permetterà alle autorità una tracciabilità totale dell’acquirente.
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Vendita online e minori: Stretta rigorosa sull’e-commerce con l’obbligo per i venditori di verificare con certezza l’età dell’acquirente.
2. Porto vs Trasporto: La distinzione salvavita
Per non incorrere in denunce che potrebbero pregiudicare la licenza di caccia, è fondamentale distinguere le modalità di movimentazione del coltello:
| Modalità | Definizione | Esempio |
| Porto | Strumento addosso o immediatamente accessibile. | Coltello alla cintura o in tasca durante la braccata. |
| Trasporto | Strumento chiuso in custodia, non pronto all’uso. | Coltello nel kit di eviscerazione dentro il bagagliaio dell’auto. |
Nota bene: Il Decreto aumenta la discrezionalità delle forze dell’ordine. Un coltello “portato” senza una motivazione contestuale immediata (es. al bar dopo la caccia) è oggi molto più difficile da giustificare rispetto al passato.
3. Guida pratica per l’attività venatoria
Come comportarsi per evitare il ritiro del porto d’armi? La parola d’ordine è coerenza.
In azione di caccia
In zona di esercizio, con licenza valida e tesserino, il “giustificato motivo” per i coltelli da scuoiatura o eviscerazione è solido. È tuttavia consigliabile prediligere lame fisse classiche rispetto a modelli “tattici” o d’ispirazione militare, che potrebbero generare dubbi sulla reale finalità d’uso.
Negli spostamenti e in paese
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In auto: Riponete sempre i coltelli nel bagagliaio, preferibilmente in un contenitore chiuso e separato dalle munizioni.
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Soste (Bar, Ristorante, Centri abitati): Mai tenere il coltello alla cintura o in tasca, anche se si è in tenuta da caccia. Il rischio è una denuncia per porto ingiustificato che può portare alla revoca immediata del porto d’armi da parte della Questura per “perdita dei requisiti di affidabilità”.
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Fuori stagione: Durante i periodi di chiusura, girare con un coltello “importante” è quasi impossibile da giustificare legalmente.
4. L’impegno di Federcaccia
La Federazione Italiana della Caccia, attraverso il proprio Ufficio Studi Giuridici, è già al lavoro per proporre emendamenti migliorativi. L’obiettivo è tutelare chi utilizza questi strumenti per scopi leciti, professionali o sportivi, evitando che una norma nata per la sicurezza urbana finisca per colpire ingiustamente i cittadini onesti.
Fonte: Federcaccia
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