Cosa cambia per la caccia in Piemonte …
Cosa cambia per la caccia in Piemonte – la maggioranza ha dovuto scendere a patti per trovare un accordo con l’opposizione che aveva bloccato la discussione in aula attraverso moltissimi emendamenti .

Cosa cambia per la caccia in Piemonte – la maggioranza ha dovuto scendere a patti per trovare un accordo con l’opposizione che aveva bloccato la discussione in aula attraverso moltissimi emendamenti .
Cosa cambia … . Piemonte : approvate alcune modifiche alla legge Regionale sulla caccia. Ricordiamo che le più contestate dall’opposizione sono state ritirate la scorsa settimana per via di un altissimo numero di emendamenti che avrebbero impedito la discussione in aula, rischiando così di allungare i tempi per la definizione del nuovo calendario.
La quadra, o l’accordo con le forze di opposizione, se così la possiamo definire, è stata trovata sempre a maggioranza – grazie all’ emendamento 5741 all’articolo 16, che ha di fatto escluso ben 8 specie cacciabili rispetto a quelle inizialmente previste. Si tratta, nello specifico, di mestolone, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, merlo, lepre variabile. Così facendo l’opposizione ha ritirato decine di emendamenti per poter appunto favorore con la votazione. Una sorta di ricatto bello e buono al quale la maggioranza ha dovutofare la piega.
Entrando nel merito di ciò che è stato approvato va detto che l’articolo 17, quello su i risarcimenti, è stato approvato prevedendo d’includre oltre alla Città Metropolitana di Torino anche le province, proprio per ciò che riguarda il risarcimento dei danni procurati da fauna selvatica, poiché gli stessi hanno competenza per gli eventi dannosi che si verificano all’interno delle zone di loro pertinenza (oasi, zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura).
Cosa cambia …
Articolo 18, prevede che “Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’Atc (ambito territoriale caccia) o Ca (comprensorio alpino) di competenza, una richiesta motivata”
“La Giunta regionale del Piemonte– precisa l’articolo – stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l’apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata”.
Articolo 20 si stabilisce che “La Regione, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell’ Atc o Ca ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo Ca di residenza venatoria”.
Cosa cambia per la caccia in selezione – articolo 22 prevede: “per la caccia di selezione agli ungulati e in particolar modo alla specie cinghiale, la Giunta regionale, sentito il parere Ispra, può regolamentarne il prelievo”. L’emendamento 4, stabilisce invece l’orario : “La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.”.
Cacciatori residenti in altre regioni o all’estero : “….possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Atc ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni Ca; tali percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale”, stabilisce l’articolo 23. Con l’emendamento 2 a questo articolo, si è anche deciso di aumentare a 60 mesi (equiparandola al porto d’armi) la validità dell’attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza”.
Altro emendamento approvato , che ha fatto chiarezza, ha finalmente stabilito che: “I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva”.
Cosa cambia …. – Art. 24 stabilisce quanto segue : “La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”.
Alta visibilità anche per chi controlla – Emendamento 35 – questo articolo pone l’obbligo, per motivi di sicurezza, di indossare bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità anche ai soggetti impegnati in attività di controllo faunistico e non solo ai cacciatori” .Quindi anche alle guardie volontarie.
Per concludere l’emendamento 3 (il cui primo firmatario è stato il leghista Claudio Leone n.d.r.) consente la caccia domenicale nelle ultime due domeniche di settembre. Come si legge nella motivazione “la modifica proposta origina dall’esigenza di consentire il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre come già previsto dalla l. 157/1992“.
Si evince che ancora una volta i cacciatori ne escono parzialmente sconfitti e il Piemonte, dove ancora resta vietato l’uso dei richiami vivi, rimane una delle regioni d’Italia dove il preelievo venatorio è maggiormante penalizzato.
C&D
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at 11:41
Anche in Piemonte hanno pensato bene di rendere maggiormente visibili ai Bracconieri;le guardie volontarie,invece non hanno pensato come in Lombardia:di rendere invece obbligatorio nel periodo di caccia aperta ,capi ad alta visibilità anche a chi frequenta il territorio per altri motivi o passioni diverse?
at 21:12
Art . 23 cessa il concetto di cacciatore/territorio sancendo pertanto l’inutilità del tenere in vita gli ATC . Liberi tutti in tutto il Piemonte e regioni limitrofe , come una volta . QUANTI SOLDI SI RISPARMIERANNO ! La nuova legge e in sintesi un PARTO ANALE . Ve lo dice uno con 64 licenze sulla gobba. AUGURI AI GIOVANI E A LEGA AMBIENTE PER UN BUON RICORSO CHE BLOCCHI TUTTO PER ALMENO UN ANNO.I